Cosa sono le detrazioni fiscali Irpef per efficientamento energetico e ristrutturazione edilizia, come funzionano e a chi spettano. Guida detrazione fiscale ecobonus.

La detrazione fiscale consiste in una detrazione dall'Irpef o dall'Ires ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. In generale, le detrazioni sono riconosciute per:

  • la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
  • il miglioramento termico dell'edificio (coibentazioni - pavimenti - finestre, comprensive di infissi)
  • l'installazione di pannelli solari
  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
  • l’acquisto e la posa in opera di schermature solari;
  • l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
  • l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o climatizzazione delle unità abitative;
  • l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
  • l’acquisto di generatori d’aria calda a condensazione; la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con apparecchi ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione
  • Le detrazioni, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, variano a seconda che l’intervento riguardi la singola unità immobiliare o gli edifici condominiali e dell’anno in cui è stato effettuato. Condizione indispensabile per fruire dell’agevolazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali per l’attività d’impresa o professionale. L'agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2020. Per la maggior parte degli interventi la detrazione è pari al 65%, per altri spetta nella misura del 50%. In particolare, dal 1° gennaio 2018 la detrazione è pari al 50% per le seguenti spese:

    • acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari;
    • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto (dal 2018 gli impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A sono esclusi dall’agevolazione). Invece, se oltre a essere in classe A sono anche dotati di sistemi di termoregolazione evoluti è riconosciuta la detrazione più elevata del 65%;
    • acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

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    Bonus 75% Barriere Architettoniche su Infissi porte interne e blindate Torino

    Il Bonus 75% Barriere Architettoniche per finestre infissi serramenti porte interne e blindate motorizzazioni e completamenti come tapparelle etc.

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    Torino Finestre Esposizione

     

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    Torino Finestre ® Ti segue dallo studio di fattibilità all'asseverazione finale per il rispetto dei requisiti richiesti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236, del 14 giugno 1989!

    Torino Finestre ® ( Marchio registrato e tutelato dal Ministero dello Sviluppo Economico ) è l'azienda specializzata nella fornitura all'ingrosso e al dettaglio di serramenti, infissi, finestre, porte blindate, porte interne realizzate e assemblate con le più avanzate tecnologie al mondo.

    Il Nostro obiettivo è garantire ai nostri affezionati Clienti, su ogni prodotto e servizio, la massima assistenza alla comprensione dei vari bonus statali, infatti allo scopo di proporre il Bonus 75% per le barriere architettoniche ha seguito diversi corsi per ottenere l'esperienza e professionalità che come sempre ci contraddistinguono, anche in materia di superamento delle barriere architettoniche, organizzando una squadra di esperti in grado di fornire tutta la documentazione necessaria fino all'asseverazione finale a verifica del rispetto di tutti i requisiti richiesti dalla norma.tags: Bonus 75%, Barriere Architettoniche, finestre, infissi, serramenti, porte interne, porte blindate, motorizzazioni, opere di completamento, tapparelle, cassonetti, bonus abbattimento barriere, architettoniche al 75%, detrazioni, decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236, del 14 giugno 1989

    Il bonus 75% relativo all'abbattimento delle barriere architettoniche, può essere utilizzato per finestre, infissi, serramenti, porte interne, porte blindate e ogni completamento ad opere motorizzate, vedi ad esempio tapparelle e cassonetti.

    Con il bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche al 75% si possono detrarre solo le spese per gli interventi che rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche).

    Asseverazione per il superamento delle barriere architettoniche

    Con il bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche al 75% si possono detrarre solo le spese per gli interventi che rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.

    Per questa ragione è prevista l'asseverazione di un tecnico abilitato che dimostri le barriere architettoniche presenti prima dell'intervento e il loro superamento a lavori ultimati, attraverso relazione tecnica e documentazione fotografica. In mancanza di quanto prescritto si ha la decadenza del Bonus 75%

    Molti altri interventi possono rientrare in questo Bonus, come ad esempio:

    - ascensori e montacarichi

    - elevatori esterni all’abitazione

    - sostituzione di gradini con rampe

    - realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, favoriscono la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave

    - interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

    - sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni) e adeguamento impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici) Fra i requisiti necessari vi è l’obbligo per tutti gli interventi, quindi anche quelli qui sopra elencati come esempio, del rispetto dei requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236/1989.

    L'asseverazione comprende le dovute verifiche sul rispetto dei requisiti richiesti dalla norma, anche perché nella Circolare n.17/E del 26/6/2023 l’Agenzia delle Entrate, tra i documenti da conservare, ha inserito anche la “Documentazione attestante il rispetto dei requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n.236” e cioè l'asseverazione.


    Bonifico per bonus 75% barriere architettoniche 2023


    Ogni banca adotta una procedura differente, ma alcuni processi rimangono simili e fondamentali a tutte:

    1) Il bonifico dovrà essere effettuato da un conto corrente intestato al fruitore della detrazione fiscale e quindi dello sconto in fattura.

    2) Il bonifico di default è ordinario pertanto, prima di proseguire, bisogna selezionare la procedura per effettuare un bonifico con detrazioni fiscali.

    3) Esistono diverse detrazioni fiscali, specifiche per ogni tipo di intervento eseguito. Nel ns caso selezionare RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO art. 16 bis del dpr 917/86 o se Previsto bonus 75% art 119 ter DL 34/20

    4) Beneficiario del bonifico: TORINO FINESTRE SRL

    5) Iban Beneficiario: IT57O0200830415000104869100

    6) Importo: Riportare il Totale della Fattura

    7) Codice Fiscale / P Iva Beneficiario 11763630016

    8) Codice Fiscale / P Iva Ordinante Inserire il proprio codice fiscale o Partita Iva

    9) Codice Fiscale Amministratore Inserire Solo per lavori condominiali

    10) Causale: Saldo Fattura nr xx/2023 per l'eliminazione delle barriere architettoniche con bonus 75% art 119 ter DL 34/20 attraverso l'installazione infissi conformi al d.m. 236/89


    NB: L'errata compilazione del bonifico può comportare la perdita dei benefici fiscali inerenti alle detrazioni spettanti.
    Per ulteriori informazioni o chiarimenti contattare i ns uffici allo 011 58 28 461, o in alternativa quelli della propria Banca.


    Tabella conforme ai requisiti del d.m. 236/1989


    Al fine di ottenere un intervento conforme ai requisiti del d.m. 236/1989, direttamente finalizzato al superamento o all'eliminazione delle barriere architettoniche in un contesto di manutenzione straordinaria (art 3 c1 lett b del DPR 380/2001), allo scopo di eseguire un intervento che benefici del bonus barriere architettoniche al 75% art. 119 ter DL 34/2020 su un immobile sito in zona climatica E (Torino), bisogna seguire le indicazioni della tabella sottostante.


    requisiti per bonus barriere architettoniche 75 torino

    Torino Finestre Esposizione

    Con il Decreto Rilancio per la rinascita economica sono previste detrazioni Ecobonus del 110% con lo sconto immediato in fattura per efficientamento energetico.

    ecobonus 110%

    Superbonus edilizi per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021

    Una delle novità del Decreto Rilancio 2020 che ha maggiormente attirato le attenzioni dei nostri affezionati clienti è, senza ombra di dubbio, l’Ecobonus al 110% per interventi di efficientamento energetico e di natura strutturale riguardanti il patrimonio immobiliare per la rinascita del nostro Paese. Come detto dal Premier Conte, i proprietari di abitazioni (ma anche affittuari) e chi abita nei condomini potrà realizzare diverse tipologie di interventi di fatto gratuitamente.

    Il bonus, infatti, potrà essere ceduto direttamente alla ditta che effettua i lavori tramite uno sconto immediato in fattura, che a sua volta potrà utilizzare la cifra sotto forma di credito d’imposta nell’arco di 5 anni. Bisogna però fare attenzione: non tutte le tipologie di lavori e interventi previsti dal “vecchio” Ecobonus (quello al 50% e 65%, per intendersi) daranno diritto all’agevolazione maggiorata. Per alcuni interventi, infatti, restano valide le vecchie percentuali di sgravio, mentre altri possono godere dell’Ecobonus 110% solo se vengono svolti a determinate condizioni. La sostituzione delle finestre, ad esempio, è una di queste. La detrazione fiscale Ecobonus infissi varia a seconda che il cambio avvenga all’interno di interventi di natura più ampia (una ristrutturazione completa del proprio appartamento o immobile, ad esempio) o se si tratta di un “intervento singolo”. Dànno diritto allo sconto del 110% non tutte le tipologie di interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del D.L. n. 63/2013, ma solo alcune.

    Quali sono i lavori ammessi dall’Ecobonus al 110%

    Per capire esattamente come funzionano la detrazioni fiscali Ecobonus serramenti è necessario, prima di tutto, vedere come funziona l’Ecobonus al 110% e quali sono i lavori che potranno godere di questo sgravio fiscale. Secondo l’articolo 128 del testo del Decreto Rilancio, si potrà ottenere il superbonus per l’edilizia solo per interventi “pesanti”, che consentano di migliorare la classificazione dell’edificio di almeno due classi energetiche. Nello specifico, il Dl Rilancio prevede che l’Ecobonus 110% venga concesso per:

    • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017. In tal caso, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
    • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione;
    • interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione;
    • installazione di pannelli fotovoltaici;
    • installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici.

    In questi casi, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro.

    Ai fini della fruizione dell’ecobonus maggiorato è necessario rispettare alcune precise condizioni. Innanzitutto, gli interventi, nel loro complesso, dovranno assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

    Occorre inoltre che gli interventi rispettino determinati limiti che dovranno essere fissati da un decreto ministeriale che dovrà essere emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Rilancio. Si tratta di un aspetto alquanto critico: fino a quando non sarà varato tale decreto ministeriale, infatti, non sarà possibile progettare alcun intervento poiché non si ha nessun valore di riferimento.

    Online la guida al superbonus 110% dell'agenzia delle entrate

    cessione-del-credito

    Detrazione fiscale Ecobonus infissi: sconto immediato in fattura del 50%

    Per quel che riguarda la sostituzione e l’installazione di nuovi infissi, dunque, restano in vigore le normative precedenti, che prevedono un’agevolazione fiscale del 50% di quanto speso. A meno che, però, gli interventi “di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari” avvenga in concomitanza con lavori più “incisivi”, che garantiscano l’abbattimento della classe energetica dell’edificio, come da attestazione A.P.E. Insomma, per avere lo sconto del 110% sulle nuove finestre sarà necessario mettere in cantiere qualche altro intervento di ristrutturazione.

    In alternativa alla detrazione fiscale in 10 anni, però, è stata reintrodotta la possibilità della cessione del credito IRPEF all'azienda fornitrice ottenendo così uno sconto immediato in fattura del 50%.

    Torino Finestre è, a oggi, una delle pochissime aziende in Italia a concedere la Cessione Credito Ecobonus, avendo investito un ingente capitale sociale per anticipare di tasca propria l'importo pari alla detrazione spettante a chi effettua interventi di sostituzione dei vecchi infissi e serramenti, permettendo così agli affezionati clienti di migliorare l'efficienza energetica della propria casa con una minima spesa di acquisto, pari al 50% del totale fattura.

    Questa opzione è naturalmente vantaggiosa in quanto non richiede il pagamento dell’importo totale e l’attesa di 10 anni per il rimborso del 50%, ma la detrazione viene applicata direttamente sulla fattura e i soldi non devono essere anticipati dall’acquirente. Una volta effettuato l’acquisto sarà necessario comunicare all’Agenzia delle Entrate la cessione del credito che provvederà a rendere disponibile per il venditore la somma restante.

    Puoi scaricare e stampare l'articolo 128 del decreto rilancio 2020 cliccando sul seguente link:

    cessione-del-credito

    Per maggiori informazioni visita
    Detrazioni Fiscali

    Con il Decreto Crescita 2019 potrai effettuare la cessione del credito IRPEF spettante ottenendo uno sconto immediato in fattura del 50% per infissi e serramenti Torino Finestre.

    cessione-del-credito

    Come ottenere lo sconto immediato del 50% sull’acquisto dei nuovi serramenti

    Torino Finestre è, a oggi, una delle pochissime aziende in Italia a concedere la Cessione Credito Ecobonus, avendo investito un ingente capitale sociale per anticipare di tasca propria l'importo pari alla detrazione spettante a chi effettua interventi di sostituzione dei vecchi infissi e serramenti, permettendo così agli affezionati clienti di migliorare l'efficienza energetica della propria casa con una minima spesa di acquisto, pari al 50%.

    Il Decreto Crescita 2019, pubblicato sul supplemento ordinario 2019 n.26/L alla Gazzetta Ufficiale n.151 del 29 Giugno 2019, ha come obiettivo quello di stimolare la ripresa economica del paese attraverso una serie di incentivi e agevolazioni, tra cui appunto le semplificazioni sul recupero del credito Ecobonus 2019. In particolare, con la nuova normativa, il Decreto Crescita 2019 prevede la possibilità di beneficiare di uno sconto immediato sulle spese effettuate su prodotti volti a migliorare l’efficienza energetica degli edifici, come ad esempio la sostituzione di vecchi serramenti con infissi di ultima generazione. In questo modo, sarà possibile installare i nuovi serramenti beneficiando immediatamente dello sconto in fattura del 50% applicato direttamente da Torino Finestre, cedendo a quest'ultima il credito IRPEF spettante, che verrà recuperato in cinque anni in rate di pari importo.

    Ecobonus infissi 2019 e cessione del credito

    La grande novità che rende estremamente vantaggioso l’Ecobonus 2019 è che, dal primo Luglio, grazie al Decreto Crescita, è possibile usufruire di uno sconto immediato del 50% sull’acquisto degli infissi se questi rientrano entro determinati valori di risparmio energetico. Grazie allo sconto in fattura infissi, da oggi è possibile acquistare a metà prezzo finestre di design di eccellente qualità, senza attendere il rimborso irpef in 10 anni. Per ottenere questo sconto si deve cedere al venditore il Credito Ecobonus, che sua volta potrà incassare attraverso 5 quote annuali di pari entità.

    Questa opzione è naturalmente vantaggiosa in quanto non richiede il pagamento dell’importo totale e l’attesa di 10 anni per il rimborso del 50%, ma la detrazione viene applicata direttamente sulla fattura e i soldi non devono essere anticipati dall’acquirente.

    Una volta effettuato l’acquisto sarà necessario comunicare all’Agenzia delle Entrate la cessione del credito che provvederà a rendere disponibile per il venditore la somma restante. Per farlo, occorre stampare, compilare e restituire a Torino Finestre la comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di efficienza energetica effettuati su singole unità immobiliari.

    scarica pdf

    Ci penserà poi Torino Finestre a sbrigare le formalità burocratiche e ad effettuare le comunicazioni all'Agenzia delle Entrate, compilando e firmando la delega scaricabile QUI.

    Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 31 luglio 2019

    agenzia entrate

    Modalità attuative delle disposizioni di cui all’articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante all’acquirente delle unità immobiliari, di cui all’articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (c.d. SISMABONUS ACQUISTI). Cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

    1. Modalità di esercizio dell’opzione di cui all’articolo 14, comma 3.1 e all’articolo 16, comma 1-octies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63

    • 1.1 I soggetti aventi diritto alle detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico, di cui rispettivamente agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi stessi.
    • 1.2 L’esercizio dell’opzione è comunicato all’Agenzia delle entrate, a pena d’inefficacia, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni.
    • 1.3 La comunicazione di cui al punto 1.2 è effettuata dal soggetto avente diritto alla detrazione, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate e deve contenere, a pena d’inammissibilità:
      • 1.3.1 la denominazione e il codice fiscale del soggetto avente diritto alla detrazione;
      • 1.3.2 la tipologia di intervento effettuato;
      • 1.3.3 l’importo complessivo della spesa sostenuta;
      • 1.3.4 l’anno di sostenimento della spesa;
      • 1.3.5 l’importo complessivo del contributo richiesto (pari alla detrazione spettante);
      • 1.3.6 i dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento;
      • 1.3.7 la denominazione e il codice fiscale del fornitore che applica lo sconto;
      • 1.3.8 la data in cui è stata esercitata l’opzione;
      • l’assenso del fornitore all’esercizio dell’opzione e la conferma del riconoscimento del contributo, sotto forma di sconto di pari importo sul corrispettivo dovuto per l’intervento effettuato
    • 1.4 In alternativa alle modalità di cui al punto 1.3, la comunicazione può essere inviata per il tramite degli uffici dell’Agenzia delle entrate, utilizzando il modulo allegato al presente provvedimento, contenente le informazioni di cui al punto precedente. Il modulo può essere inviato ai predetti uffici anche tramite posta elettronica certificata, debitamente sottoscritto dal soggetto che ha esercitato l’opzione, unitamente al relativo documento d’identità. Eventuali ulteriori modalità di invio della comunicazione saranno rese note nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione
    • 1.5 Per gli interventi di cui al presente articolo diversi da quelli di cui al comma 1-septies dell’articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2003, n. 63, il soggetto che ha esercitato l’opzione effettua il pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

    2. Ammontare del contributo e dello sconto

    • 2.1 Il contributo è pari alla detrazione dall’imposta lorda spettante per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico, di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, nella misura e alle condizioni ivi indicate, in base alle spese sostenute entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento.
    • 2.2 L’importo della detrazione spettante è calcolato tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d’imposta, comprensive dell’importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato dal medesimo in applicazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento.
    • 2.3 In presenza di diversi fornitori per il medesimo intervento, la detrazione spettante è commisurata all’importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d’imposta nei confronti di ciascuno di essi.
    • 2.4 L’importo dello sconto praticato è pari al contributo di cui al punto 2.1, non riduce l’imponibile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto ed è espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati quale sconto praticato in applicazione delle previsioni dell’articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.

    3. Recupero del credito d’imposta a fronte dello sconto praticato

    • 3.1 Il fornitore che ha praticato lo sconto recupera il relativo importo sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione di cui al punto 1.2, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
    • 3.2 Ai fini di cui al punto 3.1, il fornitore deve preventivamente confermare l’esercizio dell’opzione da parte del soggetto avente diritto alla detrazione e attestare l’effettuazione dello sconto, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate; successivamente alla conferma di cui al punto precedente, il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
    • 3.3 Nel caso in cui l’importo del credito d’imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
    • 3.4 La quota di credito che non è utilizzata nell’anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.

    4. Ulteriore cessione del credito d’imposta

    • 4.1 In alternativa all’utilizzo in compensazione, il fornitore può cedere il credito d’imposta di cui al punto 3 ai propri fornitori anche indiretti di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. E’ in ogni caso esclusa la cessione agli istituti di credito e intermediari finanziari, nonché alle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
    • 4.2 La comunicazione della cessione di cui al punto 4.1 avviene, a cura del fornitore, con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
    • 4.3 Il cessionario del credito può utilizzarlo in compensazione tramite modello F24, alle medesime condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione, da effettuare con le medesime funzionalità di cui al punto 4.2.

    5. Cessione dei crediti corrispondenti alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 e dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 91

    • 5.1 I soggetti beneficiari delle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, possono cedere il corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito ed esclusione della possibilità di ulteriori cessioni. E’ in ogni caso esclusa la cessione agli istituti di credito e intermediari finanziari, nonché alle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
    • 5.2 I soggetti beneficiari delle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono cedere, ai sensi dell’articolo 10, comma 3-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, il corrispondente credito in favore dei fornitori anche indiretti dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi, con facoltà di successiva cessione del credito ai propri fornitori di beni e servizi, per i quali è esclusa la possibilità di ulteriori cessioni. E’ in ogni caso esclusa la cessione agli istituti di credito e intermediari finanziari, nonché alle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
    • 5.3 La cessione dei crediti di cui ai punti 5.1 e 5.2 è comunicata all’Agenzia delle entrate, a pena d’inefficacia, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni, con le modalità di cui al punto 4 del provvedimento del 18 aprile 2019, prot. 100372
    • 5.4 La comunicazione della cessione del credito di cui al punto 5.1, relativamente alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2018, è effettuata dal 16 ottobre 2019 al 30 novembre 2019. Il credito ceduto è reso disponibile al cessionario, per l’accettazione e l’utilizzo in compensazione, ovvero per la successiva cessione, a decorrere dal 10 dicembre 2019.
    • 5.5 I crediti ceduti di cui ai punti 5.1 e 5.2 sono utilizzabili dal cessionario, rispettivamente, in cinque e dieci quote annuali di pari importo, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
    • 5.6 Ai fini della determinazione del credito cedibile, dell’utilizzo in compensazione del credito ceduto e dell’eventuale successiva cessione del credito stesso, per quanto non espressamente disposto dal presente provvedimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato provvedimento del 18 aprile 2019, prot. 100372.

    6. Controlli

    • 6.1 Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti oggettivi che danno diritto alle detrazioni d’imposta richiamate dal presente provvedimento, si provvede al recupero dell’importo corrispondente nei confronti dei soggetti aventi diritto alle detrazioni stesse, maggiorato di interessi e sanzioni.
    • 6.2 Qualora sia accertata l’indebita fruizione, anche parziale, del credito d’imposta da parte del fornitore o del cessionario, si provvede al recupero del relativo importo nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzioni.

    7. Coordinamento e rinvio ai provvedimenti del 28 agosto 2017, prot. 165110 e dell’8 giugno 2017, prot. 108572

    • 7.1 I dati di cui al punto 1.3 del presente provvedimento, relativi agli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici, sono comunicati con le modalità previste al punto 4.2 del provvedimento del 28 agosto 2017, prot. 165110 e al punto 4.2 del provvedimento dell’8 giugno 2017, prot. 108572.
    • 7.2 La cessione dei crediti di cui al punto 5.2, relativi a interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici, è comunicata all’Agenzia delle entrate, a pena d’inefficacia, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni, con le modalità di cui al punto 4.2 del provvedimento del 28 agosto 2017, prot. 165110.

    Motivazioni

    L’articolo 10 del decreto-legge n. 34 del 2019 introduce alcune modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico.

    In particolare, i commi 1 e 2 del citato articolo 10 inseriscono, rispettivamente, i commi 3.1 e 1-octies agli articoli 14 e 16 decreto-legge n. 63 del 2013, consentendo ai soggetti beneficiari delle detrazioni per interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, di cui ai medesimi articoli 14 e 16, di optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle detrazioni stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, in cinque quote annuali di pari importo. In entrambi i casi, il fornitore che ha effettuato gli interventi può cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi; rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. In proposito, il comma 3 del medesimo articolo 10 stabilisce che, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sono definite le modalità attuative delle sopradescritte disposizioni, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione da effettuarsi d'intesa con il fornitore. Pertanto, con il presente provvedimento sono stabiliti modalità e termini per consentire ai soggetti beneficiari delle suddette detrazioni, d’intesa con il fornitore, di comunicare all’Agenzia delle entrate l’esercizio dell’opzione per usufruire dello sconto, in luogo della detrazione. In particolare, il presente provvedimento prevede che, per gli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari, la comunicazione dell’esercizio dell’opzione è effettuata dal soggetto avente diritto alla detrazione, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, oppure presentando agli uffici dell’Agenzia delle entrate l’apposito modulo approvato con il provvedimento medesimo.

    Invece, per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali, il provvedimento stabilisce che la comunicazione dell’opzione è effettuata con le modalità previste al punto 4.2 del provvedimento del 28 agosto 2017, prot. 165110 e al punto 4.2 del provvedimento dell’8 giugno 2017, prot. 108572, ossia dall’amministratore di condominio, mediante il flusso informativo utilizzato per trasmettere i dati necessari alla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. Il provvedimento, disciplina, altresì, le modalità e i termini con i quali il fornitore può recuperare lo sconto praticato, come credito d’imposta compensabile tramite modello F24, oppure può cedere il credito medesimo a soggetti terzi. Il soggetto che ha esercitato l’opzione, analogamente a quanto avviene in caso di cessione delle detrazioni spettanti per gli interventi di cui trattasi, esegue il pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o postale, dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Inoltre, il comma 3-ter del citato articolo 10 del decreto-legge n. 34 del 2019, stabilisce che, per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR (realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia), i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi. Anche in tale eventualità, il fornitore dell'intervento può cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi; rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Al riguardo, per esigenze di uniformità e semplificazione, il presente provvedimento prevede che la cessione del credito da ultimo descritto sia comunicata all’Agenzia delle entrate con gli stessi termini e modalità previsti in casi simili già disciplinati. Per le stesse motivazioni, viste anche le numerose richieste di chiarimenti formulate dai soggetti interessati, il presente provvedimento dispone che con gli stessi termini e modalità sia comunicata all’Agenzia delle entrate la cessione del credito corrispondente alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (c.d. SISMABONUS ACQUISTI). A tal fine, il presente provvedimento contiene i necessari richiami ai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017, prot. 165110 e del 18 aprile 2019, prot. 100372. Il provvedimento, infine, reca le opportune norme transitorie e di coordinamento con le vigenti disposizioni direttoriali in tema di comunicazione delle cessioni dei crediti corrispondenti alle detrazioni per gli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico. In particolare, per esigenze di uniformità e semplificazione, è previsto l’utilizzo di un unico modulo, sia per la comunicazione della cessione dei suddetti crediti, sia per la comunicazione dell’esercizio dell’opzione per lo sconto.

    Riferimenti normativi

    Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate

    Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4). Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6. comma 1). Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1). Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001

    Disciplina normativa di riferimento

    Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”. Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1986, n. 917, recante l’approvazione del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni” e, in particolare, gli articoli 17 e seguenti, che disciplinano il sistema dei versamenti unitari con compensazione. Decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 e successive modificazioni, recante “Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale” convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e successive modificazioni e, in particolare, gli articoli 14 e 16. Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e, in particolare, l’articolo 10, recante “Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico”. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 giugno 2017, prot. 108572, recante “Modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica effettuate sulle parti comuni di edifici dalle quali derivi una riduzione del rischio sismico, ai sensi dell’articolo 16, comma 1-quinquies, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, come modificato dall’articolo 1, comma 2, lettera c), n. 3, della legge 11 dicembre 2016, n. 232”. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2017, prot. 165110, recante “Modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici, ai sensi del comma 2-ter dell’articolo 14, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90 nonché per gli interventi di riqualificazione energetica che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo e per quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva ai sensi del comma 2-sexies del medesimo articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 già disciplinate con provvedimento giugno 2017”. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 18 aprile 2019, prot. 100372, recante “Modalità di cessione del credito introdotta dall’articolo 1, comma 3, lettera a), nn. 5 e 9, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e coordinamento con il Provvedimento 8 giugno 2017, prot. 108572 ed il Provvedimento 28 agosto 2017, prot. 165110”

    La pubblicazione del presente Provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
    Antonino Maggiore

    Puoi scaricare e stampare il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate cliccando sul seguente link:

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    Per Maggiori Informazioni su IVA e Detrazioni:
    Detrazioni Serramenti

    Se stai pensando a una ristrutturazione casa a Torino dovresti dedicare del tempo alla ricerca della migliore azienda. La qualità degli interventi, infatti, dipende dalla qualità dell’azienda che li realizza. Nell’articolo che segue offriremo qualche consiglio per una ricerca più proficua possibile e forniremo qualche indicazione concreta sul migliore approccio da adottare.

    Quale azienda per la ristrutturazione casa a Torino?

    Prima di offrire consigli specifici per chi pensa a una ristrutturazione casa a Torino, è bene fare un chiarimento su cosa si intende, o si debba intendere, per “migliore azienda”. In questo caso, ovvero quando si parla di servizi complessi come quelli edili, il concetto di “migliore” è piuttosto soggettivo.

    Infatti, non esiste e non può esistere un’azienda migliore in assoluto. Piuttosto, con questa espressione si deve fare riferimento a una realtà che, meglio di tante altre, sappia rispondere alle specifiche esigenze del singolo cliente.

    Il tutto, in un contesto in cui assume una importanza significativa il concetto di rapporto qualità prezzo.

    Dunque, volendo sintetizzare, si può considerare “migliore azienda”, quella che risponde a delle specifiche esigenze e, allo stesso tempo, esprime un rapporto qualità prezzo superiore alla media.

    L’importanza di confrontare i preventivi

    Fatta questa puntualizzazione, come trovare la migliore azienda di ristrutturazione casa a Torino? Le specificità della città piemontese coincidono con quelle di una moderna metropoli, e si riducono nella maggior parte dei casi a un'offerta quanto mai abbondante, se non satura, con tutto ciò che ne consegue in termini di eterogeneità. Insomma, il rischio di imbattersi in una impresa di scarso valore non è affatto trascurabile.

    Il consiglio è duplice, stante l’importanza del rapporto qualità prezzo: analizzare e verificare le competenze delle aziende, confrontare i prezzi. Da quest’ultimo punto di vista assume un ruolo fondamentale l’arma del preventivo. E’ bene richiederne in gran numero e confrontarli. In teoria, si tratta di un’attività dispendiosa in termini di tempo, ma che si semplifica enormemente se si fa riferimento ai portali di confronto preventivi. Il migliore su piazza è RealDomus.it .

    confronta preventivi gratuiti

    Dunque, richiedete i preventivi di imprese di ristrutturazione a Torino mediante RealDomus.it e confrontateli.

    Tra le altre cose realdomus.it è anche un sito che offre un supporto a trecentosessanta gradi, soprattutto dal punto di vista informativo, e in cui trovare consigli utili per affrontare al meglio un passaggio difficile come quello delle ristrutturazione casa.

    Ristrutturazione casa a Torino: consigli per trovare la migliore azienda

    Alla questione del prezzo segue (o precede, a seconda dell’approccio che si intende adottare) la questione della qualità. Verificate sempre la qualità, o per meglio dire le competenze dell’impresa con cui siete venuti in contatto. Ciò vale in tutte le situazioni, ma soprattutto se stai cercando la migliore azienda di ristrutturazione a Torino. Città, che, come abbiamo già specificato, è inserita in un contesto al limite della saturazione e quindi piuttosto eterogeneo.

    Come fare? È sufficiente verificare la sussistenza di determinati criteri. Ecco i principali.

    Offerta adeguata. Una buona impresa edile è innanzitutto una impresa in possesso delle competenze utili ad affrontare una vasta gamma di interventi. Ciò che dovrebbe interessarti, però, non è tanto l’ampiezza dell’offerta, quanto la sua adeguatezza rispetto alle tue esigenze. Insomma, devi porti la seguente domanda: questa impresa è esperta nella realizzazione dell’intervento di cui ho bisogno? Se la risposta è affermativa, puoi prenderla in considerazione.

    Maestranze complete. La questione, da questo punto di vista, è abbastanza complessa. Per maestranze, a dispetto di quanto possa suggerire l’immaginario collettivo, non si intende solo il complesso delle figure che intervengono manualmente, bensì con questa espressione si fa riferimento anche alle figure tecniche. Il perché è ovvio: nella stragrande maggioranza dei casi, per procedere con la ristrutturazione è necessario un progetto e devono essere inoltrate delle pratiche burocratiche. Una impresa in grado di rispondere alle proprie esigenze, quindi, mette a disposizione dei tecnici in grado di soddisfare queste necessità (progetto, burocrazia, pratiche per i permessi).

    Disponibilità al dialogo. Questo è un requisito importante, per quanto spesso trascurato. Una buona impresa, tanto nel settore edilizio che negli altri campi, è sempre disponibile al dialogo e si pone nei confronti del cliente con la massima trasparenza. Ovvero non lesina informazione, coopta il cliente nelle decisioni da prendere - secondo le sue possibilità e rispettando i ruoli.

    Convenienza. Ovviamente, grande importanza riveste la questione dei costi. Sul come affrontarla, abbiamo già detto l’essenziale: richiedi sempre il preventivo, magari attraverso realdomus.it, confronta le ipotesi di costo così ottenute in una prospettiva di ricerca del miglior rapporto qualità prezzo.

    Cercare azienda per ristrutturare casa: gli errori da non fare

    Anche prendendo in considerazione questi criteri, e prestando la giusta attenzione alla questione dei preventivi, potreste non riuscire ad individuare l’azienda che faccia al caso vostro. Ciò accade, di norma, quando si commettono due errori molto frequenti.

    Il primo consiste nel dedicare poco tempo alla fase di ricerca. Non è un rischio trascurabile, anzi… Anche perché nella maggior parte dei casi non si ha una consapevolezza precisa del tempo necessario ad operare una buona scelta. Ovviamente, non esiste un tempo che vada bene per tutti. Il consiglio è di non fermarsi fino a quando non si ha tra le mani un range di almeno quattro aziende che rispettino tutti i requisiti elencati nel paragrafo precedente.

    Il secondo errore da non commettere consiste nel non definire il budget. Questo va definito prima ancora di mettersi a cercare. Certo, magari non in maniera assolutamente precisa (va bene anche un range), ma si deve giungere alla fase di ricerca comunque con una idea di quanto si deve spendere. Questo mette al riparo dal rischio di optare, magari inconsapevolmente, per imprese troppo costose.

    Risparmiare con i serramenti. Confronto tra materiali, costi e convenienza

    Una guida su come effettuare la scelta migliore per la sostituzione degli infissi e dei serramenti di casa, con opinioni sui materiali da scegliere per un maggior risparmio energetico.

    sostituire i serramenti a Torino

    Quando si decide di sostituire i serramenti di casa, il primo dubbio che si ha è indubbiamente legato alla scelta del materiale. Ovviamente non esiste un serramento migliore in assoluto: la scelta va ponderata in base a una serie di fattori, in primis i risultati che l'infisso deve garantire. Se, infatti, l'immobile oggetto dell'intervento si trovasse nel centro di una grande città, avrebbe esigenze di isolamento acustico differenti da uno situato in montagna, le cui necessità primarie verterebbero più sull'isolamento termico.

    Più in generale, però, possiamo affermare che i requisiti fondamentali che una finestra deve garantire sono: una buona tenuta al carico del vento, all'aria e alla pioggia; un ottimo isolamento termico e acustico; una buona dose di sicurezza; ultimo, ma non per importanza, funzionalità. I serramenti moderni, infatti, sono dotati di una ferramenta funzionale che permette, oltre alla classica apertura a battente, anche l'apertura a ribalta (wasistas) o, in alcuni casi, anche la microventilazione, utile per il ricircolo dell'aria all'interno dei vari ambienti della casa, la fuoriuscita di batteri e la prevenzione di umidità e muffa.

    Con quali materiali possono essere realizzati i serramenti?

    Serramenti in PVC

    Il polivinilcloruro, meglio conosciuto come PVC, è un polimero termoplastico che, riscaldato a una temperatura di circa 200°, viene estruso in differenti profili che, una volta raffreddati, saranno tagliati e saldati tra loro per produrre serramenti dalle elevate prestazioni isolanti e dalla grande resa estetica.

    Le Finestre in PVC hanno delle caratteristiche tali da essere resistenti alle intemperie e agli agenti atmosferici. Tra i vantaggi del PVC c'è sicuramente l'impermeabilità: i serramenti sono dunque meno soggetti alle infiltrazioni d’acqua e allo stesso tempo resistono bene alle sollecitazioni del vento. Sono inoltre ignifughi, in quanto il PVC è autoestinguente e non alimenta le fiamme in caso di incendio. Ma tra le caratteristiche più apprezzate, non possiamo non nominare la bassa conducibilità termica del materiale, che consenti agli infissi in PVC di ottenere un ottimo abbattimento termoacustico. È dunque corretto affermare che, tra i diversi materiali costruttivi utilizzabili per la realizzazione di infissi, il PVC è quello che per il rapporto tra qualità e prezzo offre le migliori garanzie.

    Il materiale, poi, non inquina perché può essere riciclato, e non contiene tracce di piombo, essendo un prodotto Greenline.

    L'unico aspetto negativo è legato ai suoi limiti costruttivi per la realizzazione di finestre di grandi dimensioni. Non ha una vasta gamma di tinte tra cui scegliere per rispettare qualsiasi estetica condominiale ma, per ovviare a quest'ultimo fattore, è possibile realizzare il serramento in PVC con un profilo esterno in alluminio, verniciabile in ogni colorazione. Questa sorta di cover in alluminio, oltre a migliorarne la resistenza agli agenti atmosferici, ne aumenta anche le prestazioni rendendo il serramento tra i top di gamma in termini di abbattimento termoacustico.

    Infissi in Alluminio

    L'alluminio è un materiale leggero e resistente. Tra i suoi punti di forza, ricordiamo la vasta gamma di colori disponibili e la possibilità di soddisfare qualunque esigenza dimensionale.

    L'alluminio, inoltre, è un materiale riciclabile al 100%, è eco sostenibile, non rilascia alcuna sostanza che potrebbe essere nociva per l'uomo e, grazie alla buona resistenza meccanica, richiede una manutenzione molto limitata.

    Tuttavia, ha un punto debole abbastanza rilevante: come tutti i metalli, la sua caratteristica intrinseca è la naturale conduzione di calore. Necessita, quindi, di essere trattato adeguatamente per avere una maggiore resa nell'isolamento termico: per questa ragione, tra i due profili di alluminio, è interposta un'anima in materiale a bassa conducibilità (solitamente PVC) che interrompe la continuità del metallo e isola maggiormente la finestra dalle dispersioni di calore. In questo caso si parla di serramento in alluminio a taglio termico.

    Serramenti in Legno

    Il legno è un materiale capace di dare eleganza all’interno degli ambienti e garantisce finiture di pregio. Il suo fascino è determinato da diversi fattori, come il colore, la struttura e la venatura. Il legno, inoltre, è un materiale piacevole al tatto e il suo utilizzo conferisce valori estetici gradevoli all’intera abitazione, che risulta più calda e accogliente.

    Il tallone d'Achille di questo materiale è, ovviamente, la manutenzione. Sono reperibili in commercio diversi prodotti specifici che aiutano a mantenere vivo il legno nella sua naturale eleganza, ma rimane un impegno da non trascurare se si vuole mantenere al top il proprio infisso. Al fine di ridurre la manutenzione, quantomeno sul lato esterno, così come avviene per il PVC, è possibile applicare un profilo in alluminio per rendere il serramento ancora più performante e resistente agli agenti atmosferici e alle intemperie.

    Quanto costa sostituire i serramenti?

    Non è facile definire con precisione i costi di questi materiali perché, per definire i prezzi, entrano in ballo tanti fattori determinanti, quali la scelta del materiale per il profilo, la qualità del prodotto, la tipologia di vetrocamera, la ferramenta e via dicendo. Tutti questi fattori incidono sul prezzo dell'infisso, dunque una stima è calcolabile fornendo le misure dei serramenti da sostituire. Si potrebbe calcolare che, per ogni infisso, la spesa comprensiva di posa in opera varia dai 500 ai 1500 euro, secondo il tipo di materiale utilizzato.

    Detrazioni Fiscali per Risparmio Energetico

    Scegliere un buon prodotto, oggi, vuol dire garantirsi tranquillità e risparmio nel futuro. È vero che la spesa può essere elevata perché un prodotto di qualità è anche costoso, ma lo stesso garantisce nel tempo resistenza e durata nonché affidabilità e sicurezza. Il risparmio, infatti, lo si noterà soprattutto nel tempo, in quanto le elevate prestazioni dei serramenti di ultima generazione permettono un drastico taglio ai costi delle bollette del riscaldamento. Affidarsi a dei seri professionisti deve essere una regola fondamentale, poiché è altresì importante come viene effettuata la posa delle finestre. Tra le altre voci riguardanti il risparmio nella sostituzione o installazione di nuovi infissi e serramenti, bisogna considerare anche che questi lavori possono beneficiare delle agevolazioni previste per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, come da normativa vigente, con una detrazione fiscale dall'IRPEF del 50% dell'intero costo sostenuto.

    Per maggiori informazioni vi invitiamo a contattare Torino Finestre, azienda leader nel settore, allo 011 5828461 o tramite e-mail all'indirizzo commerciale@torinofinestre.it

    In questa sezione puoi visionare la scheda tecnica della Ferramenta Roto montata sui nostri serramenti, con le caratteristiche delle funzionalità dell'anta a ribalta e della microventilazione.

    ferramenta Roto

    Oggigiorno, i serramenti fanno molto di più che aprire e chiudere: rendono la vostra casa sicura e confortevole e, inoltre, risparmiano energia. La ferramenta è responsabile di tutte le funzioni di una finestra: apertura, ribalta, chiusura e controllo delle più disparate funzioni per ottenere un comfort e una sicurezza maggiori. Una finestra senza ferramenta sarebbe un telaio immobile con una superficie in vetro. Nei singoli elementi di una ferramenta per finestre, invece, si trova la tecnica più moderna.

    Uno dei primi ad occuparsi intensamente della tecnologia della ferramenta per finestre è stato Wilhelm Frank, il fondatore della Roto. La prima ferramenta anta ribalta in produzione industriale dell'anno 1935 ne ha fatto un pioniere. La Roto rappresenta oggi una tecnologia per finestre innovativa che si orienta al comfort, alla sicurezza e al design e fornisce la ferramenta anta ribalta più venduta nel mondo.

    Il sistema di ferramenta ad anta ribalta di qualità Roto, adatto per profili in legno, PVC ed alluminio di finestre di varie forme, detta in tutto il mondo gli standard di qualità in quanto leader della tecnologia e del mercato, in grado di rispondere alle maggiori richieste di sicurezza, comfort nell’uso, stabilità nel tempo e design. Tutti i componenti del sistema modulare Roto NT si adattano perfettamente tra loro ed è possibile combinarli con estrema libertà e flessibilità a seconda di quanto desiderato dal cliente.

    La ferramenta Roto è idale per serramenti in legno, PVC e alluminio, con le seguenti caratteristiche:

    Pesi anta con lato cerniera visibile Roto NT:

    - fino a 150 kg per profili in legno

    - fino a 130 kg per profili in PVC

    - fino a 100 kg per profili in alluminio

    Pesi anta fino a 150 kg con il lato cerniera a scomparsa Roto NT Designo

    Pesi anta fino a 300 kg con Roto NT PowerHinge, il lato cerniera per finestre in legno particolarmente grandi e pesanti

    Cerniere:

    Per il sistema di ferramenta Roto NT, sono disponibili diversi lati cerniera, studiati per le più svariate esigenze ricercate con profili in legno, PVC ed alluminio con cava ferramenta 16 mm. Assieme ai lati cerniera standard Roto NT E5, adatti per profili in legno e Roto NT K per profili in PVC, il lato cerniera Roto NT Designo a scomparsa detta standard qualitativi in termini di ricercato design, sofisticata eleganza e massimo comfort. Cerniere invisibili dall’esterno, assenza di coperture: una finestra elegante e funzionale anche con ante con un peso elevato superiore a 100 kg.

    Unico: Il lato cerniera a contrasto di Roto NT Designo per profili in alluminio viene fissato a contrasto nella cava; indipendentemente dalla geometria del collegamento angolare del telaio.

    Per finestre e portefinestre in legno, pesanti e alte, è particolarmente indicato il lato cerniera Roto NT PowerHinge. Una soluzione estremamente stabile e allo stesso tempo con una vista ottica pregevole per pesi dell’anta fino a 300 kg.

    cerniere Roto

    Anta a Ribalta e Microventilazione:

    Requisito fondamentale nella ricerca di benessere e comfort è la corretta ventilazione dei locali adibiti a uso abitativo. Questa, infatti, garantendo il controllo delle temperature in spazi, consente di gestire al meglio il consumo energetico a favore di un risparmio termico.

    Il sistema di ferramenta Roto NT si basa su un concetto consolidato secondo il quale la molteplicità di accessori consente di soddisfare qualsiasi richiesta avanzata dal cliente fornendo soluzioni personalizzate e specifiche per migliore la condizione di benessere nel massimo della comodità.

    Le nostre finestre e portefinestre, oltre alla classica apertura a battente, dispongono di serie dell'apertura a ribalta (wasistas), consentendo così di avere una buona aerazione del locale senza l'ingombro dell'anta battente aperta.

    Inoltre, posizionando la maniglia della finestra a 45° si ottiene una terza apertura, ovvero la microventilazione (o microaerazione).

    Questo sistema è particolarmente utile sia per quanto riguarda il naturale ricircolo dell'aria all'interno della casa, sia per il maggiore comfort abitativo.

    Infatti, la microventilazione, oltre a consentire la fuoriuscita di batteri, odori e polveri, elimina il problema della formazione di muffe, equilibrando così l'umidità degli ambienti.

    microventilazione Roto

    Chiusure di Sicurezza:

    chiusura Roto

    Torino Finestre presta molta cura anche nella scelta della ferramenta che permette la movimentazione dell'anta e l'azionamento della maniglia. Per garantire efficienza e sicurezza, i nostri infissi sono dotati di ferramenta a nastro posta su tutto il perimetro dell'anta, con funzione anti-effrazione.

    Il principio base delle chiusure Roto NT consiste in una semplice integrazione successiva delle chiusure centrali con nottolini e incontri di sicurezza.

    Gli incontri standard possono essere sostituiti, con facilità e in tempi rapidi, con gli incontri di sicurezza grazie alla parità di lunghezza.

    Gli incontri sono intercambiabili senza alcuna necessità di modifiche alla chiusura centrale. Tutte le varianti di nottolini sono combinabili con gli stessi incontri.

    Tutti gli incontri dispongono dello stesso asse di avvitamento, per cui non sono necessarie nuove forature e non sono presenti fori a vista. Sul bordo inferiore dell’anta la ferramenta è già dotata di un nottolino a fungo che si innesta nell’incontro anta ribalta corrispondente, così per l’adeguamento servono meno componenti aggiuntivi.

    Roto NT è controllato e certificato secondo la norma DIN 18104-2 quale ferramenta integrabile resistente ai tentativi di effrazioni. Roto NT è controllato e certificato secondo la DIN EN 1627-1630 per profili in PVC fino a WK3 e per profili in legno fino a WK2. Nessun componente di sicurezza visibile in confronto ai prodotti tradizionali.

     

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    Torino Finestre

    Condizioni e criteri di accettazione dei fenomeni particolari riscontrabili sui vetri e tolleranza degli eventuali difetti conseguenti.

    La crescente attenzione dei consumatori e di conseguenza dei nostri affezionati clienti verso la durabilità delle prestazioni di isolamento termico e acustico dei serramenti ha sviluppato una continua ricerca della qualità dei componenti degli stessi, in particolar modo quella dei vetri.

    Allo scopo di fornire un riferimento qualitativo con indicazioni chiare e precise sugli standard qualitativi di vetrate e vetri per infissi e serramenti, Torino Finestre ha realizzato questa sezione fornendo così anche un valido strumento informativo per il consumatore finale.

    In questo articolo troverai, dunque, gli ambiti di applicazione per la valutazione della qualità visiva delle vetrate isolanti e dei vetri destinati all'impiego in edilizia. Tale valutazione riguarda la zona a vista del vetro montato, con particolare attenzione alle modalità di applicazione sui vetri stratificati o trattati termicamente (vetri temprati).

    Fenomeni di Interferenza: frange di Brewster

    Come da norma UNI EN 1279-1

    Quanto le superfici delle lastre di vetro sono parallele in modo quasi perfetto e la qualità della superficie è alta, il vetro isolante evidenzia colori di inteferenza.

    Questi consistono in righe di colore variabile come conseguenza della scomposizione dello spettro della luce.

    Se la fonte di luce è il sole, i colori variano dal rosso al blu. Questo fenomeno non è un difetto, è intrinseco alla costruzione della vetrata isolante.

    Angolo di Brewster

    Effetti Tipici delle Vetrate Multiple

    Come da norma UNI EN 1279-1

    Le variazioni di temperatura dello spazio riempito con aria e/o gas e le variazioni della flessione barometrica dell’atmosfera e l’altitudine fanno contrarre o espandere l’aria e/o il gas nell’intercapedine e, di conseguenza, si verificano flessioni della lastra di vetro che provocano la distorsione delle immagini riflesse. Queste flessioni, che non possono essere eliminate, mostrano variazioni in funzione delle condizioni climatiche e possibili fenomeni di distorsione ottica. La portata dipende in parte dalla resistenza a flessione e dalle dimensioni delle lastre di vetro e anche dalla larghezza dell’intercapedine. Dimensioni piccole, vetri spessi e/o intercapedini piccole riducono tali flessioni in maniera significativa. Al momento dell’ordine della vetrata isolante è opportuno verificare l’altitudine del luogo d'installazione della vetrata stessa ed eventualmente prevedere i dovuti accorgimenti tecnici. In corrispondenza delle superfici delle vetrate inoltre possono verificarsi riflessi multipli con vari gradi di intensità; tali riflessi risultano particolarmente evidenti nel caso in cui lo sfondo visibile attraverso la vetrata siascuro (effetto “specchio”) o le lastre siano coatizzate. Si tratta di una conseguenza di natura fisica e pertanto non rappresenta un difetto.

    Anelli di Newton

    Come da norma UNI EN 1279-1

    La vetrata isolante deve essere composta da elementi di adeguato spessore ed intercapedine, al fine di evitare che le lastre stesse possano venire a contatto o quasi contatto, generando l’effetto ottico degli anelli di Newton.

    Tale effetto ottico si manifesta con una serie di anelli colorati concentrici, con il centro nel punto di contatto/quasi contatto delle due lastre. Gli anelli sono approssimativamente circolari o ellittici. Si tratta di effetto non accettabile, pertanto rappresenta un difetto.

    Anelli di Newton

    Anisotropia o Iridescenza

    Come da norma UNI EN 12150-1

    Il processo di indurimento termico (tempra termica) produce zone diversamente tensionate nella sezione trasversale del vetro. Queste zone tensionate producono un effetto birifrangente nel vetro, visibile alla luce polarizzata. Quando si guarda il vetro di silicato sodo-calcico di sicurezza temprato termicamente alla luce polarizzata, le zone tensionate appaiono come zone colorate, talvolta note come “macchie di leopardo”. Nella normale luce diurna si ha luce polarizzata. L’entità di luce polarizzata dipende dalle condizioni atmosferiche e dall’angolazione del sole. L’effetto birifrangente è più evidente se visto con forte angolazione oppure attraverso lenti polarizzate. Si tratta di un fenomeno dovuto al processo di produzione (tempra termica) e pertanto non costituisce difetto.

    Formazione di Condensa sulle superfici esterne delle lastre

    Come da norma UNI EN 1279-1

    La condensa superficiale esterna sulle vetrate isolanti può verificarsi sia verso l’interno sia verso l’esterno dell’edificio. Quando è all’interno dell’edificio, è dovuta principalmente ad un’alta percentale di umidità relativa nell’ambiente confinato, associato a una bassa temperatura esterna. Le vetrate installate in cucine, bagni ed altri locali soggetti a innalzamenti di umidità relativa possono subire tale fenomeno. Quando appare all’esterno dell’edificio, la condensazio ne è dovuta principalmente alla perdita di calore notturno della superficie esterna del vetro per effetto della cessione radiativa infrarossa in condizioni di cielo sereno, associata ad alta umidità, ma senza pioggia, nell’atmosfera esterna.

    Si tratta di fenomeni dovuti alle condizioni atmosferiche non riferibili alla qualità delle vetrate.

    Condensa Vetri

    "Wettability" delle Superfici in Vetro

    Quando le superfici esterne della vetrata sono interessate da condensa, pioggia o acqua per la pulizia possono emergere tracce o impronte, riconducibili ad esempio a rulli, impronte digitali, etichette, grana di carta, ventose, residui di sigillanti, sostanze lucidanti, lubrificanti o smog o altri fattori ambientali.

    Si tratta di un fenomeno accettabile se transitorio, cioè limitato alla permanenza delle condizioni di condensa, pioggia o acqua per la pulizia. Qualora il fenomeno dovesse persistere allora rappresenta difetto.

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    Condizioni Contrattuali

    Condizioni e normative sulle caratteristiche visive di vetri e vetrate per serramenti con indicazioni sui criteri di tolleranza degli eventuali difetti.

    La crescente attenzione dei consumatori e di conseguenza dei nostri affezionati clienti verso la durabilità delle prestazioni di isolamento termico e acustico dei serramenti ha sviluppato una continua ricerca della qualità dei componenti degli stessi, in particolar modo quella dei vetri.

    Allo scopo di fornire un riferimento qualitativo con indicazioni chiare e precise sugli standard qualitativi di vetrate e vetri per infissi e serramenti, Torino Finestre ha realizzato questa sezione fornendo così anche un valido strumento informativo per il consumatore finale.

    In questo articolo troverai, dunque, gli ambiti di applicazione per la valutazione della qualità visiva delle vetrate isolanti e dei vetri destinati all'impiego in edilizia. Tale valutazione riguarda la zona a vista del vetro montato, con particolare attenzione alle modalità di applicazione sui vetri stratificati o trattati termicamente (vetri temprati).

    Colore Intrinseco

    Tutti i materiali utilizzati per le vetrate hanno un colore intrinseco determinato dalle materie prime che li compongono, colore che diventa più evidente con l’aumentare dello spessore delle lastre. In caso di impiego di vetro coatizzato, si tenga presente che anch’esso presenta un proprio colore intrinseco, che può essere percepito in modo differente a seconda che venga osservato in trasparenza o in riflessione. Possono verificarsi differenze di colore dovute al contenuto di ossido di ferro del vetro, al processo di coatizzazione, al coating stesso, come a variazioni nello spessore del vetro e alla composizione della vetrata; tali variazioni sono connaturali a questa tipologia di vetrazione.

    Vetrate isolanti con profili decorativi interni e/o tendine oscuranti

    A seguito di influenze climatiche o sollecitazioni causate anche manualmente, i profili decorativi possono occasionalmente vibrare all’interno dell’intercapedine, generando rumore, fenomeno che non è da considerare difetto. Segni di incisione da taglio e/o distacchi della vernice inferiori a 2 mm sono da considerarsi normali poiché determinati dal processo di produzione e pertanto non sono da considerarsi difetti. Scostamenti dall’angolo retto nella ripartizione degli inserti decorativi sono da considerarsi sulla base delle tolleranze di produzione e di assemblaggio in relazione all’aspetto complessivo della vetrata. Variazioni di temperatura possono determinare dilatazioni o contrazioni dei profili decorativi all’interno dell’intercapedine.

    La percezione del colore dei profili decorativi può essere influenzata dal colore del vetro e del coating. Nei casi di inserimento nell’intercapedine di tendine manuali o elettriche, orientabili e/o sollevabili, si applicheranno le raccomandazioni tecniche del produttore delle stesse in vigore al momento della fornitura.

    Sigillatura Perimetrale di Vetrate Isolanti

    Se per motivi di montaggio, la vetrata isolante in uno o più punti non venisse coperta dal telaio è possibile che nella zona della sigillatura perimetrale si vedano segni residui dovuti al processo di produzione che non costituiscono difetto.

    Aspetto dell'Intercapedine

    L’intercapedine della vetrata isolante non deve presentare impurità rilevanti. Tracce di impurità fino a 2 mm o puntiformi, così come irregolarità superficiali del coating fino a un diametro massimo di 0,6 mm, non sono da considerarsi rilevanti. Nell’intercapedine inoltre possono essere presenti esigue quantità di sali disidratanti dovute al processo produttivo. Il canalino può essere tagliato e giuntato con angolari o piegato. Nel caso di canalino piegato, la curvatura o lo schiacciamento, derivanti da lavorazioni meccaniche automatiche, costituiscono caratteristica performante e non difetto. Su ogni vetrata possono essere presenti fori per l’inserimento del gas, nonché giunzioni, le quali, sia angolari che sui lati, sono tipiche del processo produttivo e non costituiscono difettosità.

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    Condizioni Contrattuali

    Condizioni e normative sugli standard qualitativi ottimali di vetri e vetrate per serramenti con indicazioni sulle tolleranze degli eventuali difetti.

    La crescente attenzione dei consumatori e di conseguenza dei nostri affezionati clienti verso la durabilità delle prestazioni di isolamento termico e acustico dei serramenti ha sviluppato una continua ricerca della qualità dei componenti degli stessi, in particolar modo quella dei vetri.

    Allo scopo di fornire un riferimento qualitativo con indicazioni chiare e precise sugli standard qualitativi di vetrate e vetri per infissi e serramenti, Torino Finestre ha realizzato questa sezione fornendo così anche un valido strumento informativo per il consumatore finale.

    In questo articolo troverai, dunque, gli ambiti di applicazione per la valutazione della qualità visiva delle vetrate isolanti e dei vetri destinati all'impiego in edilizia. Tale valutazione riguarda la zona a vista del vetro montato, con particolare attenzione alle modalità di applicazione sui vetri stratificati o trattati termicamente (vetri temprati).

    Esame di Valutazione

    La vetrata in oggetto va esaminata in trasparenza, osservando lo sfondo e non la superficie. All'esame si deve procedere senza che le porzioni oggetto di eventuale contestazione siano appositamente evidenziate sulla superficie vetrata. Inoltre, l'esame delle vetrate, ai fini delle tolleranze indicate di seguito, deve essere eseguito da una distanza di almeno 1 metro, osservandolo solo dall'interno verso l'esterno, stando in posizione eretta e frontale rispetto alla superficie vetrata.
    Infine, l'esame deve avvenire in condizioni di luce naturale diffusa (come ad esempio cielo coperto) senza irraggiamento diretto del sole o illuminazione artificiale.

    Tenendo presente che eventuali inclusioni, bolle, macchie e punti di dimensioni uguali o inferiori a 0,5 mm non sono da considerarsi difetti e che la concentrazione locale dei difetti di cui sopra è ammessa se non provoca disturbo visivo e non supera i 3 mm, di seguito è illustrata la tabella con le tolleranze delle vetrate isolanti non temprate.

    Valutazione Difetti Visivi Vetri Serramenti

    Tabella Tolleranze Difetti Visivi sui Vetri dei Serramenti

    Tabella Tolleranze Difetti Vetri Serramenti

    Tabella Tolleranze Difetti Visivi Vetri Serramenti

    Tabella Tolleranze Difetti Visivi su zona Perimetrale e zona Principale di Visione

    Tabella Tolleranze Difetti Visivi Vetri

    Triplo Vetro e Vetro Stratificato

    I vetri stratificati e i tripli vetri subiscono accorgimenti diversi, basandosi sulla tabella di tolleranza.

    Per la vetrata isolante tripla le tolleranze riportate nella tabella di cui sopra aumentano del 50%.

    Fermo restando quanto previsto dalla norma UNI EN 12543-6, si precisa che, relativamente al numero massimo di unità, le tolleranze delle zone P (perimetro) e V (zona principale di visione) vengono aumentate del 50% per ogni unità di vetro stratificato.

    Si aggiunge che, negli accoppiati con resina, possono verificarsi delle ondulazioni riconducibili ai processi produttivi.

    schema valutazione difetti vetri

    Vetro Temprato e Vetro Stratificato composto da vetro Temprato

    L'ondulazione localizzata viene misurata parallelamente al bordo e a una distanza di 25 mm dal bordo stesso, utilizzando un regolo rigido di lunghezza 300 mm. L'incurvamento del vetro non può essere maggiore di 3 mm per ogni 1000 mm di lunghezza del bordo vetro. Possono verificarsi ondulazioni più accentuate per forme quadrate o quasi quadrate delle vetrate, nonché per vetri con presenza di tacchi e di intagli.

    Per vetri stratificati e stratificati di sicurezza realizzati con vetri temprati le tolleranze indicate al presente paragrafo devono essere aumentate del 50%.

    Triplo vetro stratificato

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    Condizioni Contrattuali