Detrazioni Fiscali 2018: Miglioramento Energetico e Ristrutturazione
Guida alle detrazioni fiscali Irpef 2018: tutto quello che c'è da sapere sulla detrazione fiscale per miglioramento energetico e ristrutturazione edilizia.
Torino Finestre ha raccolto in questo articolo tutto ciò che devi sapere in materia di agevolazioni e detrazioni fiscali irpef, qualora tu voglia eseguire opere di ristrutturazione edilizia e/o miglioramento energetico nel 2018.
Le detrazioni per ristrutturazione edilizia e miglioramento energetico sono disciplinate dalla legge finanziaria emanata per l'anno in cui sono state effettuate le spese, per cui è necessario informarsi anno per anno per conoscere le eventuali proroghe e/o modifiche a cui sono sottoposte.
Inoltre, in fondo all'articolo, è presente un comodo archivio delle normative riguardanti le detrazioni fiscali per miglioramento energetico e ristrutturazione edilizia divise per anni. irpef, irpef ristrutturazione, itpef edilizia, edilizia, irpef miglioramento, irpef energetico, irpef detrazione.
Interventi di Miglioramento Energetico Effettuati nel 2018
Con la modifica dell’art. 14, DL n. 63/2013 è confermata:
• la proroga delle detrazioni per la “generalità” degli interventi di riqualificazione energetica nella misura del 65% per le spese sostenute fino al 31.12.2018. Il differimento del termine al 31.12.2018 riguarda anche le spese sostenute per gli interventi riguardanti l’acquisto e la posa in opera di:
- impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
- schermature solari.
Sebbene per tali interventi, come di seguito evidenziato, dal 2018 le detrazioni sono ridotte al 50%. In sede di approvazione le detrazioni del 65% sono state estese alle spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dall’1.1 al 31.12.2018, con un ammontare massimo di detrazione fiscale di € 100.000. Allo scopo di beneficiare delle detrazioni gli interventi devono condurre ad un risparmio di energia primaria (PES), come definito dal DM 4.8.2011, pari almeno al 20%.
Preme evidenziare che la “proroga” non riguarda gli interventi di miglioramento energetico su parti comuni degli edifici condominiali per i quali le detrazioni in esame è già riconosciuta per le spese sostenute fino al 2021 e, al ricorrere di determinate condizioni / risultati, nella maggior misura del 70% - 75%;
• la riduzione al 50% delle detrazioni per le spese sostenute dall’1.1.2018 per gli interventi di:
- acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
- acquisto e posa in opera di schermature solari;
- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, con l’importo massimo della detrazione fiscale pari a € 30.000;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto ex Regolamento UE n. 811/2013.
Detrazione Fiscale per Ristrutturazione Edilizia effettuata nel 2018
L’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art. 16-bis del Dpr 917/86 e consiste in una detrazione fiscale dall’ Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.
Tuttavia, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2018 è possibile usufruire di una detrazione fiscale più elevata (50%) e il limite massimo di spesa è di 96.000 euro.
La detrazione fiscale deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
È prevista, inoltre, una detrazione Irpef, entro l’importo massimo di 96.000 euro, anche per chi acquista fabbricati a uso abitativo ristrutturati.
In particolare, la detrazione fiscale spetta nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. Indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, l’acquirente o l’assegnatario dell’immobile deve comunque calcolare la detrazione su un importo forfetario, pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione (comprensivo di Iva). Anche questa detrazione va ripartita in 10 rate annuali di pari importo.
È confermato che la detrazione spettante con riferimento alle spese sostenute per interventi consistenti nell’adozione di misure antisismiche e nell’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica degli edifici, così come prevista dai commi da 1-bis a 1-sexies del citato art. 16 è fruibile anche da:
• Istituti autonomi per le case popolari (IACP), comunque denominati;
• Enti aventi le stesse finalità sociali di detti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti europei in materia di “in house providing” costituiti ed operanti al 31.12.2013.
• cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai soci.
Archivio Anni Precedenti
Per avere informazioni sui cambiamenti negli anni delle normative relative alle detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia e risparmio energetico, Torino Finestre® mette a disposizione un archivio degli anni precedenti a quello corrente.
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