Asseverazione per il superamento delle barriere architettoniche
Con il bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche al 75% si possono detrarre solo le spese per gli interventi che rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità
l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche. Per esempio: - ascensori e montacarichi - elevatori esterni all’abitazione - sostituzione di gradini con rampe - realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, favoriscono la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave - interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito. - sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni) e adeguamento impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici) Fra i requisiti necessari vi è l’obbligo per tutti gli interventi, quindi anche quelli qui sopra elencati come esempio, del rispetto dei requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236/1989. L'asseverazione comprende le dovute verifiche sul rispetto dei requisiti richiesti dalla norma, anche perché nella Circolare n.17/E del 26/6/2023 l’Agenzia delle Entrate, tra i documenti da conservare, ha inserito anche la “Documentazione attestante il rispetto dei requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n.236” e cioè l'asseverazione.