Obbligo della Fattura Elettronica per servizi o forniture rese alla pubblica amministrazione. Esempi di Fatture Elettroniche ad enti pubblici.

 

LE OPERAZIONI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA FATTURAZIONE ELETTRONICA.

Dal 31 marzo scorso qualsivoglia ente della Pubblica Amministrazione non pagherà alcun fornitore se non a fronte di ricezione, tramite l’apposita piattaforma telematica (SDI - Sistema di Interscambio), di una fattura elettronica in formato “Fattura PA” che deve essere conservata digitalmente per un periodo di 10 anni.

Laddove la fattura dovesse essere emessa ed inoltrata con modalità diverse, la stessa non verrà pagata dal soggetto pubblico. Dunque, le fatture cartacee saranno respinte.

Le ultime a cui è scattato l'obbligo, con decorrenza 31 marzo 2015, sono le Amministrazioni Autonome (e, dunque, i Comuni) – e ogni altra Amministrazione pubblica.

Come si evince dal sito www.indicaPa.gov le Amministrazioni pubbliche in Italia sono oltre 21.000.

 

CHI HA L'OBBLIGO DELLA FATTURA ELETTRONICA.

Hanno l'obbligo, in via generale, alla Fattura elettronica i seguenti soggetti:

- Amministrazioni pubbliche che devono emettere fatture elettroniche a carico di altre amministrazioni pubbliche;

- Amministrazioni pubbliche che ricevono fatture dai propri fornitori (pubblici o privati sia per servizi che forniture);

- Imprese e lavoratori autonomi privati che debbono emettere proprie fatture a carico di amministrazioni pubbliche;

- Tutti coloro i quali intendono gestire le fatture (emesse e in taluni casi ricevute) in modo elettronico a prescindere dal soggetto (pubblico o privato) destinatario/emittente la fattura;

- Operatori professionali del settore (associazioni di categoria, commercialisti, consulenti del lavoro, tributaristi, intermediari finanziari, etc.) che intendono garantire ai propri clienti il servizio di predisposizione, invio e conservazione delle fatture in formato elettronico.

 

Alcuni esempi per essere più chiari.

In linea di principio deve essere emessa fattura elettronica qualunque operazione soggetta a fatturazione se il destinatario è una amministrazione pubblica; dunque, le operazioni in questione, in via generale riguardano:

- cessione di beni e forniture;

- prestazioni di servizi.

Si prescinde dalla configurazione giuridica del rapporto (mera cessione, di fornitura periodica, di appalto, di somministrazione, di consulenza, etc.).

Si tratta di casi assai più diffusi di quanto si creda:

- il geometra che predispone una perzia per un Comune relativamente ad un terreno da lottizzare;

- l’avvocato che difende un ente pubblico in giudizio;

- un professionista che tiene delle lezioni alla Scuola superiore della PA o alla Scuola superiore dell’economia e delle finanze;

- il meccanico che esegure riparazioni alle autovetture della polizia, dei carabinieri o dei VVFF;

- l’impresa di costruzioni che esegure riparazioni su un immobile della Regione;

- la ditta che realizza un impianto di ossigeno in una ASL;

- l’elettricista che esegue il rifacimento dell’impianto elettrico di una comunità montana;

- l’impresa di pulizia che gestisce l’appalto in un ente pubblico;

- il sindaco o revisore di un ente di assitenza sociale;

- una impresa che fornisce materiale di cancelleria ad una cassa di previdenza.

 

FATTURA ELETTRONICA PA - SOLO FORMATO XLM.

Il formato della fattura trasmessa ad una amministrazione pubblica deve essere necessariamente un file XLM (eXtensible Markup Language). Questo formato è l’unico accettato dal Sistema di interscambio (Sdi) di cui si avvale la PA. Inutile dilungarsi sul punto; basti sapere che è possibile alternativamente:

- digitare la fattura direttamente in formato XLM tramite appositi software;

- digitare la fattura in altro formato (sempre che abbia tutti i numerosi contenuti obbligatori previsti per la fattura elettronica alla PA) e trasformarla poi con appositi software in formato XLM.

 

FATTURA ELETTRONICA PA - IL CONTENUTO OBBLIGATORIO. Gli elementi obbligatori che deve contenere una fattura PA sono stabiliti dal regolamento di cui al D.M. n. 55/2013. Si fa presente che la trasmissione è vincolata alla presenza del codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario della fattura riportato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni.

 

FATTURA ELETTRONICA PA - FIRMA QUALIFICATA.

La fattura elettronica emessa ad una amministrazione pubblica deve essere firmata elettronicamente dal fornitore. Ed infatti, l'autenticità dell'origine e l’integrità del contenuto sono garantiti tramite l’apposizione della firma elettronica qualificata di chi emette la fattura.

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